|
STATUTO SIVAR
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
Art.1 - E' costituita l'Associazione "SOCIETA' ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI
DA REDDITO (S.I.V.A.R.)".
Art.2 - Essa ha sede in Cremona, Via Trecchi n.20
Art.3 - L'Associazione è un'organizzazione non commerciale che persegue
finalità scientifiche e culturali, allo scopo di favorire l'educazione
permanente dei membri e la loro qualificazione professionale con congressi,
seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, audiovisivi, nel settore degli
animali da reddito sia a livello nazionale e locale che internazionale; si
propone inoltre di promuovere iniziative che possano favorire e tutelare la
considerazione pubblica della professione veterinaria in questo settore e che
possano contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli animali da
reddito nonchè iniziative atte a tutelare la dignità e gli interessi del Medico
Veterinario che opera in questo settore.
Al fine di garantire
- una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente
la temporaneità della partecipazione e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
- l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto
singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità
dell'assemblea dei soci ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri
ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni dei bilanci o dei rendiconti, valgono tra i soci i seguenti
patti:
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art.4 - Il patrimonio è costituito:
a)dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b)da eventuali fondi di riserva costituiti anche con le eccedenze di bilancio;
c)da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a)dalle quote sociali;
b)dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad
esse;
c)da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
All'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge.
Art.5 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro
quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal
Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo
esercizio.
E' fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico
e finanziario secondo le disposizioni statutarie. I Soci possono liberamente
consultare i libri sociali (libro Verbali Assemblea dei soci, libro Verbali
dell'Organo Amministrativo); è inoltre a disposizione dei Soci, presso la sede
sociale, nei quindici giorni precedenti l'assemblea, il rendiconto economico e
finanziario.
La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
Art.6 - Sono membri dell'Associazione tutti i laureati in medicina veterinaria
e gli studenti di medicina veterinaria iscritti al quinto anno del corso di
laurea o fuori corso di nazionalità italiana che ne fanno richiesta
Art.7 - Le domande di ammissione dei nuovi membri devono essere indirizzate al
Presidente e ratificate per l'accettazione dal Consiglio Direttivo. La quota
associativa dovuta dai membri sarà determinata al termine di ogni anno sociale
dal Consiglio Direttivo sulla base del consuntivo approvato. Sarà facoltà del
Consiglio Direttivo determinare tale quota in misura differenziata per le
singole categorie di membri in base ai criteri che l'Assemblea stessa intenderà
adottare.
L'adesione si intende a tempo indeterminato.
L'associato non dimissionario è tenuto al pagamento della quota annuale.
La quota o contributo associativo non sono ripetibili, trasmissibili e non sono
rivalutabili.
Art.8 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed
indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità
verrà sancita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
AMMINISTRAZIONE
Art.9 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da
sette membri eletti dall'Assemblea dei soci. In caso di dimissioni o decesso di
un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione
chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Art.10 - Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, veterinario libero
professionista, un Presidente Senior, un Vicepresidente, un Segretario, un
Tesoriere e due Consiglieri. Per il primo mandato il Consiglio Direttivo sarà
composto da un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere e tre
Consiglieri.
Vengono costituite, su nomina del Consiglio Direttivo, delle Commissioni di
Specialità, una per ogni settore di attività veterinaria nella filiera delle
produzioni animali. Le Commissioni di Specialità hanno il compito di curare
l'attività culturale e professionale del proprio settore.
Art.11 - Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
Al termine del mandato il Vicepresidente assume la carica di Presidente; il
Presidente uscente rimane nel Consiglio Direttivo per la durata di tre anni
come Presidente Senior.
Art.12 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e
comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al
preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della
maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza
dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo
verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.13 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede
pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e
compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui
osservanza è obbligatoria per gli associati.
Art.14 - Il Presidente, ed sua assenza il Vicepresidente, rappresenta
legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura
l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi d'urgenza,
può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla
prima riunione.
Art.15 - I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria dal
Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale mediante affissione presso la sede sociale ed
inoltre a mezzo di comunicazione scritta diretta a ciascun socio e contenente
l'ordine del giorno.
La comunicazione di convocazione verrà spedita a tutti i soci almeno quindici
giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere
convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma
dell'articolo 20 del Codice Civile.
Art.16 - L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli
indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti
il Consiglio Direttivo e sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,
e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.
Art.17 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con
il pagamento della quota annua di associazione. Sono ammesse le deleghe ad
altro associato, sottoscritte in calce all'avviso di comunicazione. Nessun
associato può cumulare più di una delega.
Art.18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal
Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo; in loro mancanza
l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due
Scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento
all'Assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e
dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
Art.19 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano, salvo quanto
previsto dal successivo art.22 del presente statuto, con le maggioranze
previste dall'art.21 del Codice Civile, primo comma, anche per le modifiche
dell'atto costitutivo e dello statuto e ciò in espressa deroga a quanto
previsto dal secondo comma dell'art.21 del Codice Civile.
In occasione dell'Assemblea Annuale vengono rinnovate le ca riche sociali su
proposta del Consiglio Direttivo e con l'approvazione a maggioranza relativa
dei soci presenti.
Candidature eventuali proposte dai soci devono giungere al Presidente (tramite
raccomandata) almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.
In caso di mancata proposta da parte del Consiglio Direttivo e/o di singoli
soci, sarà l'Assemblea stessa ad in dicare i candidati alle diverse cariche;
seguirà una vota zione per alzata di mano.
Un Consigliere dura in carica al massimo per tre mandati quindi se non entra
nei meccanismi automatici (Vicepresidente, Presidente, Presidente Senior) non è
più rieleggibile.
Il Segretario ed il Tesoriere durano in carica al massimo quattro mandati e
qualora non entrino nei meccanismi automatici decadono.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art.20 - La gestione dell'Associazione è controllata da un collegio dei
revisori, costituito da tre membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei
soci, di cui almeno uno sia iscritto al registro dei revisori dei conti.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza
di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno
procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e
di controllo.
MODIFICHE STATUTARIE
Art.21 - Eventuali proposte di modifiche statutarie devono essere
presentate al Presidente dai Soci almeno un mese prima dell'Assemblea. Gli
emendamenti proposti sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea che
delibererà con le maggioranze previste dall'art.19 del presente statuto.
SCIOGLIMENTO
Art.22 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere richiesto da almeno due
terzi dei soci ed è deliberato dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno
i tre quarti degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei
liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio
residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito
l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre
1996 n.662, sceglieranno l'associazione con finalità analoghe o il fine di
pubblica utilità cui de volvere il patrimonio residuo, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
CONTROVERSIE
Art.23 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi
e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre
probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, il
loro lodo sarà inappellabile.
VARIE
Art.24 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto,
troverà applicazione la disciplina stabilita dal Codice Civile per le persone
giuridiche private.
|
|